Comune di Lusiana
- Provincia di Vicenza -
Provincia di Vicenza -REGOLAMENTO
DELLA BIBLIOTECA CIVICA
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18 maggio 2005)
Titolo primo: finalità e compiti
Art. 1 – Finalità
La biblioteca civica del Comune di Lusiana è un servizio al pubblico che si propone di
favorire la crescita culturale, individuale e collettiva dei cittadini, riconoscendo agli stessi il
diritto all’informazione e alla documentazione.
A tale scopo garantisce l’accesso all’informazione, al patrimonio documentario e ai propri
servizi in egual modo a tutti gli utenti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione,
nazionalità, lingua o condizione sociale.
Art. 2 – Compiti e servizi della biblioteca
La biblioteca svolge e assicura i seguenti compiti e servizi:
a. acquisizione, ordinamento, conservazione, incremento e revisione del materiale
documentario in funzione del suo uso pubblico;
b. raccolta, ordinamento e fruizione delle pubblicazioni o di altro materiale documentario
concernenti il territorio comunale; la biblioteca può promuovere attività di studio e
ricerca finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza di documenti e aspetti della
storia e della cultura locale;
c. prestito interbibliotecario del materiale documentario;
d. promozione del proprio patrimonio e dei propri servizi anche attraverso la produzione di
pubblicazioni, guide, bibliografie, notiziari ed altre iniziative;
e. realizzazione di attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche,
finalizzate alla diffusione della lettura, dell’informazione, dei documenti, o volte a
promuovere la crescita culturale e l’educazione permanente e un diverso utilizzo del
tempo libero.
f. Collaborazione, anche come centro di informazione, alle attività e ai servizi culturali e
di pubblico interesse svolti sul territorio dagli enti pubblici e privati.
Al fine di consentire l’integrazione delle risorse documentarie esistenti sul territorio
comunale, la biblioteca può attuare forme di collegamento e cooperazione con biblioteche
e istituzioni pubbliche e private attraverso apposite convenzioni.
Art. 3 – Compiti del Comune
La biblioteca fa capo al Comune, che ne garantisce il funzionamento in conformità alla
normativa regionale e nazionale vigente.
In particolare il Comune:
a. assicura alla biblioteca sede, attrezzature e arredi idonei;
b. provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature
della biblioteca;
c. fornisce la biblioteca di personale professionalmente qualificato, in numero sufficiente
ad un’adeguata ed efficiente erogazione dei servizi e ne garantisce l’aggiornamento
professionale;
d. assicura la continuità e la regolarità dei servizi della biblioteca;
e. provvede al finanziamento annuo tale da garantire il funzionamento della biblioteca,
l’attuazione dei compiti istituzionali e dei suoi programmi e livelli qualitativi adeguati agli
standard nazionali.
Titolo secondo: personale e organizzazione del lavoro; comitato di biblioteca
Art. 4 – Personale della biblioteca
Il bibliotecario o l’assistente di biblioteca è responsabile della gestione biblioteconomica
della biblioteca, fatte salve le competenze del dirigente cui la biblioteca è assegnata.
In particolare il Bibliotecario o Assistente di biblioteca:
a. assicura il funzionamento della biblioteca e l’erogazione dei servizi;
b. svolge le funzioni inerenti all’acquisizione e alla gestione biblioteconomica e
bibliografica del materiale librario e documentario, al suo ordinamento e al suo uso
pubblico;
c. vigila sulla buona conservazione dei materiali e degli arredi esistenti in biblioteca;
d. fornisce al Comune le relazioni sull’attività della biblioteca e i dati utili per l’elaborazione
dei programmi pluriennali e dei piani annuali;
e. istruisce le pratiche amministrative relative alle attività culturali.
Art. 5 – Risorse umane
Nell’ambito della struttura organica del Comune è determinata la dotazione di personale
della biblioteca, composta dal necessario numero di unità appartenenti ai profili
professionali specifici delle biblioteche, previsti dagli accordi contrattuali vigenti e dalle
associazioni professionali del settore.
Art. 6 – Comitato di biblioteca
Il Consiglio comunale elegge con voto limitato, in modo da garantire la rappresentanza
delle minoranze, un Comitato di biblioteca composto da nove membri (dei quali sei eletti
dalla maggioranza e tre eletti dalla minoranza), dal bibliotecario o assistente di biblioteca,
che partecipa alle riunioni con voto consultivo e con funzioni di segretario e dal Sindaco o
suo delegato, con voto consultivo. Alle riunioni possono partecipare, su invito e con voto
consultivo, anche rappresentanti delle associazioni culturali locali e del mondo della
scuola. Nella prima seduta il Comitato nomina fra i suoi membri il Presidente, che lo
rappresenta e ne dirige l’attività. I membri del Comitato restano in carica quanto il
Consiglio comunale che li ha eletti e, in ogni modo, fino alla nomina dei successori. I suoi
componenti sono rieleggibili. Le riunioni del Comitato sono pubbliche e sono convocate dal
Presidente o su richiesta scritta di almeno due componenti. Il Presidente del Comitato
propone al Sindaco la decadenza dalla carica di quei membri che per tre volte consecutive
e senza giustificazioni non abbiano partecipato alle sedute. Il Consiglio comunale
provvederà alla surrogazione dei componenti dichiarati decaduti.
Al Comitato competono le attività culturali della biblioteca in conformità alle finalità e ai
compiti della stessa. In particolare:
a. propone e programma le attività culturali della biblioteca;
b. ne cura l’attuazione;
c. fa da collegamento con l’utenza e ne esprime e trasmette le esigenze.
Art. 7 – Sostegno al volontariato
Il Comune di Lusiana favorisce il volontariato e le associazioni di volontariato come forma
di sostegno, di ausilio e di promozione della gestione della biblioteca, anche in orari diversi
da quelli dell’ordinario funzionamento.
Le modalità di attuazione della norma di cui al precedente comma 1 verranno concordate
dal Comitato di Biblioteca e dal bibliotecario.
Titolo terzo: patrimonio e gestione
Art. 8 – Patrimonio documentario
Il patrimonio della biblioteca è costituito dal materiale librario e da ogni altro tipo di
materiale documentario, su qualunque supporto, introitato per acquisto, dono o scambio,
regolarmente registrato in appositi inventari e trattato secondo le regole biblioteconomiche
di uso corrente.
Fanno parte della dotazione documentaria anche i cataloghi e ogni altro strumento
informativo prodotto dal servizio.
L’incremento e l’aggiornamento delle risorse documentarie della biblioteca competono
direttamente al bibliotecario o assistente di biblioteca, tenendo presenti i bisogni di ogni
fascia di età e categoria di lettori.
Periodicamente il bibliotecario o l’assistente di biblioteca effettua la revisione delle raccolte
librarie e documentarie, a seguito della quale è proposto all’organo comunale competente
l’elenco del materiale suscettibile di scarto.
Eventuali doni e lasciti di notevole entità e valore a favore della biblioteca possono essere
accettati dall’Amministrazione comunale, sentito il parere tecnico del bibliotecario o
assistente di biblioteca.
Art. 9 – Gestione
L’organizzazione del servizio è affidata al personale della biblioteca che svolge i propri
compiti nel rispetto delle mansioni, delle direttive del proprio Responsabile, delle
indicazioni del Comitato di Biblioteca, delle normative vigenti in materia e tenendo presenti
le linee di tendenza che caratterizzano il settore biblioteconomico.
Titolo quarto: Servizi al pubblico
Art. 10. – Orario di apertura
L’orario di apertura al pubblico è fissato dall’organo comunale competente, su proposta del
bibliotecario o assistente di biblioteca, con l’obiettivo di favorire l’utilizzo dei servizi da
parte di ogni categoria di utenti, compatibilmente con le disponibilità del personale.
Art. 11 – Accesso alla biblioteca
L’accesso alla biblioteca è libero e gratuito.
Nei locali si deve tenere un comportamento rispettoso degli altri e del patrimonio pubblico.
Il bibliotecario o l’assistente di biblioteca può allontanare dalla sede persone che
persistano nel mantenere un comportamento molesto. Nei casi più gravi il bibliotecario o
l’assistente di biblioteca presenterà una relazione scritta al Sindaco e avrà facoltà di
escludere, con provvedimento motivato, l’utente dall’accesso in biblioteca.
Art. 12 – Consultazione in sede
La consultazione in sede dei cataloghi della biblioteca e del materiale documentario
collocato a scaffale aperto è libera e gratuita. Provvedimenti motivati del bibliotecario o
assistente di biblioteca possono escludere sezioni o singole opere dalla consultazione.
Art. 13 – Prestito a domicilio
Il prestito a domicilio è un servizio individuale libero e gratuito. L’iscrizione si effettua
previo accertamento dell’identità personale. L’iscritto deve comunicare eventuali
cambiamenti di indirizzo.
Di norma, il prestito ha la durata massima di 30 giorni o altra scadenza stabilita dal
responsabile della biblioteca in base alla tipologia del documento (libri, videocassette,
periodici, ecc.) e secondo criteri volti a garantire la più ampia circolazione dello stesso.
E’ possibile chiedere il rinnovo del prestito, se l’opera non è prenotata, sia in sede sia
telefonicamente.
Tutte le opere appartenenti al fondo corrente possono essere date in prestito, escluse
quelle di consultazione generale, l’ultimo numero dei periodici e quegli strumenti
informativi che per il loro carattere, il loro valore commerciale o culturale, il loro stato fisico,
a giudizio del responsabile della biblioteca, devono rimanere in sede. Secondo criteri di
opportunità il bibliotecario o l’assistente di biblioteca ha la facoltà di derogare a questa
norma.
L’utente che ha ottenuto del materiale in prestito ne è personalmente responsabile, lo
deve trattare con cura e non lo può cedere a terzi. L’utente che danneggi o non restituisca
il materiale prestato è tenuto alla sostituzione con altro esemplare identico o al
risarcimento del danno nella misura stimata dal bibliotecario o assistente di biblioteca.
In caso di ritardo nella restituzione, l’utente è tenuto a pagare la sanzione stabilita
dall’organo comunale competente. Nei casi in cui il ritardo nella restituzione si protragga
per oltre 30 giorni dall’ultimo sollecito, l’utente sarà sospeso dal servizio di prestito per un
periodo di sei mesi. In caso di recidività l’utente potrà essere escluso definitivamente dal
servizio di prestito.
Art. 14 – Prestito interbibliotecario
La biblioteca svolge il servizio di prestito interbibliotecario in condizione di reciprocità con
le altre biblioteche del territorio nazionale. L’utente ha accesso a tale servizio alle
condizioni e per un periodo indicati dalla biblioteca prestante. L’utente interessato dovrà
rimborsare eventuali spese sostenute per suo conto.
Art. 15 – Servizio riproduzioni
E’ consentita la fotocopiatura in sede del materiale documentario presente in biblioteca,
nel rispetto della normativa sul diritto d’autore. Il rimborso previsto per ciascuna fotocopia
è fissato dal Comune.
Art. 16– Servizio di informazione, assistenza e consulenza
Il personale della biblioteca fornisce un servizio di assistenza per le ricerche informative,
documentarie e di consulenza bibliografica.
Qualora la consulenza richieda una ricerca approfondita da parte del bibliotecario, l’utente
sarà informato dallo stesso in merito ai tempi, ai modi e agli eventuali costi previsti.
L’utente è tenuto a rimborsare le spese sostenute dalla biblioteca e la tariffa di consulenza
eventualmente stabilita dall’organo comunale competente.
Art. 17 – Servizi telematici
I cataloghi automatizzati della biblioteca sono direttamente e gratuitamente accessibili da
parte degli utenti.
I collegamenti a Internet o a banche dati remote sono accessibili secondo le norme
stabilite con apposito regolamento.
Art. 18 – Servizi a pagamento
Altri servizi eventualmente organizzati dalla biblioteca possono essere soggetti a
pagamento quando comportano costi diretti per la singola prestazione.
La determinazione delle relative tariffe è disposta dall’organo comunale competente.
Art. 19 – Attività culturali della biblioteca
La biblioteca organizza incontri, dibattiti e altre iniziative culturali, dando priorità a quelle
finalizzate alla diffusione del libro e della lettura, all’informazione o alla promozione del
proprio patrimonio e dei propri servizi.
La biblioteca può organizzare attività e servizi specifici, anche in collaborazione con gli
organismi scolastici, rivolti all’utenza giovanile.
Titolo quinto: diritti e doveri degli utenti
Art. 20 – Diritti
Ogni utente della biblioteca ha diritto di:
- essere pienamente informato circa le modalità di accesso e di fruizione dei servizi;
essere pienamente informato circa le modalità di accesso e di fruizione dei servizi;- accedere al patrimonio documentario, alle informazioni e ai servizi disponibili in
biblioteca;
accedere al patrimonio documentario, alle informazioni e ai servizi disponibili inbiblioteca;
- presentare suggerimenti per l’acquisizione di libri, documenti e strumenti informativi
non posseduti dalla biblioteca, nonché indicazioni per il miglioramento del servizio;
presentare suggerimenti per l’acquisizione di libri, documenti e strumenti informativinon posseduti dalla biblioteca, nonché indicazioni per il miglioramento del servizio;
- presentare per iscritto qualsiasi reclamo circa la mancata applicazione del presente
regolamento, o ricorso contro provvedimenti che lo riguardino.
presentare per iscritto qualsiasi reclamo circa la mancata applicazione del presenteregolamento, o ricorso contro provvedimenti che lo riguardino.
Art. 21 – Doveri
Ogni utente ha l’obbligo di:
- rispettare le regole della biblioteca, le scadenze, pagare le tariffe stabilite;
rispettare le regole della biblioteca, le scadenze, pagare le tariffe stabilite;- rispettare gli orari, le norme elementari della corretta convivenza civile, il silenzio nelle
sale di lettura, il divieto di fumare;
rispettare gli orari, le norme elementari della corretta convivenza civile, il silenzio nellesale di lettura, il divieto di fumare;
- rispettare i documenti e gli arredi senza arrecarvi danno o mettere a rischio la loro
integrità e buona conservazione.
rispettare i documenti e gli arredi senza arrecarvi danno o mettere a rischio la lorointegrità e buona conservazione.
Titolo sesto: disposizioni finali
Art. 22 – Abrogazione del regolamento precedente
Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento della biblioteca civica approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29.5.1981.