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Regolamento Biblioteca

25/02/2009

Comune di Lusiana

- Provincia di Vicenza -

Provincia di Vicenza -

REGOLAMENTO

DELLA BIBLIOTECA CIVICA

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18 maggio 2005)

Titolo primo: finalità e compiti

Art. 1 – Finalità

La biblioteca civica del Comune di Lusiana è un servizio al pubblico che si propone di

favorire la crescita culturale, individuale e collettiva dei cittadini, riconoscendo agli stessi il

diritto all’informazione e alla documentazione.

A tale scopo garantisce l’accesso all’informazione, al patrimonio documentario e ai propri

servizi in egual modo a tutti gli utenti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione,

nazionalità, lingua o condizione sociale.

Art. 2 – Compiti e servizi della biblioteca

La biblioteca svolge e assicura i seguenti compiti e servizi:

a. acquisizione, ordinamento, conservazione, incremento e revisione del materiale

documentario in funzione del suo uso pubblico;

b. raccolta, ordinamento e fruizione delle pubblicazioni o di altro materiale documentario

concernenti il territorio comunale; la biblioteca può promuovere attività di studio e

ricerca finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza di documenti e aspetti della

storia e della cultura locale;

c. prestito interbibliotecario del materiale documentario;

d. promozione del proprio patrimonio e dei propri servizi anche attraverso la produzione di

pubblicazioni, guide, bibliografie, notiziari ed altre iniziative;

e. realizzazione di attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche,

finalizzate alla diffusione della lettura, dell’informazione, dei documenti, o volte a

promuovere la crescita culturale e l’educazione permanente e un diverso utilizzo del

tempo libero.

f. Collaborazione, anche come centro di informazione, alle attività e ai servizi culturali e

di pubblico interesse svolti sul territorio dagli enti pubblici e privati.

Al fine di consentire l’integrazione delle risorse documentarie esistenti sul territorio

comunale, la biblioteca può attuare forme di collegamento e cooperazione con biblioteche

e istituzioni pubbliche e private attraverso apposite convenzioni.

Art. 3 – Compiti del Comune

La biblioteca fa capo al Comune, che ne garantisce il funzionamento in conformità alla

normativa regionale e nazionale vigente.

In particolare il Comune:

a. assicura alla biblioteca sede, attrezzature e arredi idonei;

b. provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature

della biblioteca;

c. fornisce la biblioteca di personale professionalmente qualificato, in numero sufficiente

ad un’adeguata ed efficiente erogazione dei servizi e ne garantisce l’aggiornamento

professionale;

d. assicura la continuità e la regolarità dei servizi della biblioteca;

e. provvede al finanziamento annuo tale da garantire il funzionamento della biblioteca,

l’attuazione dei compiti istituzionali e dei suoi programmi e livelli qualitativi adeguati agli

standard nazionali.

Titolo secondo: personale e organizzazione del lavoro; comitato di biblioteca

Art. 4 – Personale della biblioteca

Il bibliotecario o l’assistente di biblioteca è responsabile della gestione biblioteconomica

della biblioteca, fatte salve le competenze del dirigente cui la biblioteca è assegnata.

In particolare il Bibliotecario o Assistente di biblioteca:

a. assicura il funzionamento della biblioteca e l’erogazione dei servizi;

b. svolge le funzioni inerenti all’acquisizione e alla gestione biblioteconomica e

bibliografica del materiale librario e documentario, al suo ordinamento e al suo uso

pubblico;

c. vigila sulla buona conservazione dei materiali e degli arredi esistenti in biblioteca;

d. fornisce al Comune le relazioni sull’attività della biblioteca e i dati utili per l’elaborazione

dei programmi pluriennali e dei piani annuali;

e. istruisce le pratiche amministrative relative alle attività culturali.

Art. 5 – Risorse umane

Nell’ambito della struttura organica del Comune è determinata la dotazione di personale

della biblioteca, composta dal necessario numero di unità appartenenti ai profili

professionali specifici delle biblioteche, previsti dagli accordi contrattuali vigenti e dalle

associazioni professionali del settore.

Art. 6 – Comitato di biblioteca

Il Consiglio comunale elegge con voto limitato, in modo da garantire la rappresentanza

delle minoranze, un Comitato di biblioteca composto da nove membri (dei quali sei eletti

dalla maggioranza e tre eletti dalla minoranza), dal bibliotecario o assistente di biblioteca,

che partecipa alle riunioni con voto consultivo e con funzioni di segretario e dal Sindaco o

suo delegato, con voto consultivo. Alle riunioni possono partecipare, su invito e con voto

consultivo, anche rappresentanti delle associazioni culturali locali e del mondo della

scuola. Nella prima seduta il Comitato nomina fra i suoi membri il Presidente, che lo

rappresenta e ne dirige l’attività. I membri del Comitato restano in carica quanto il

Consiglio comunale che li ha eletti e, in ogni modo, fino alla nomina dei successori. I suoi

componenti sono rieleggibili. Le riunioni del Comitato sono pubbliche e sono convocate dal

Presidente o su richiesta scritta di almeno due componenti. Il Presidente del Comitato

propone al Sindaco la decadenza dalla carica di quei membri che per tre volte consecutive

e senza giustificazioni non abbiano partecipato alle sedute. Il Consiglio comunale

provvederà alla surrogazione dei componenti dichiarati decaduti.

Al Comitato competono le attività culturali della biblioteca in conformità alle finalità e ai

compiti della stessa. In particolare:

a. propone e programma le attività culturali della biblioteca;

b. ne cura l’attuazione;

c. fa da collegamento con l’utenza e ne esprime e trasmette le esigenze.

Art. 7 – Sostegno al volontariato

Il Comune di Lusiana favorisce il volontariato e le associazioni di volontariato come forma

di sostegno, di ausilio e di promozione della gestione della biblioteca, anche in orari diversi

da quelli dell’ordinario funzionamento.

Le modalità di attuazione della norma di cui al precedente comma 1 verranno concordate

dal Comitato di Biblioteca e dal bibliotecario.

Titolo terzo: patrimonio e gestione

Art. 8 – Patrimonio documentario

Il patrimonio della biblioteca è costituito dal materiale librario e da ogni altro tipo di

materiale documentario, su qualunque supporto, introitato per acquisto, dono o scambio,

regolarmente registrato in appositi inventari e trattato secondo le regole biblioteconomiche

di uso corrente.

Fanno parte della dotazione documentaria anche i cataloghi e ogni altro strumento

informativo prodotto dal servizio.

L’incremento e l’aggiornamento delle risorse documentarie della biblioteca competono

direttamente al bibliotecario o assistente di biblioteca, tenendo presenti i bisogni di ogni

fascia di età e categoria di lettori.

Periodicamente il bibliotecario o l’assistente di biblioteca effettua la revisione delle raccolte

librarie e documentarie, a seguito della quale è proposto all’organo comunale competente

l’elenco del materiale suscettibile di scarto.

Eventuali doni e lasciti di notevole entità e valore a favore della biblioteca possono essere

accettati dall’Amministrazione comunale, sentito il parere tecnico del bibliotecario o

assistente di biblioteca.

Art. 9 – Gestione

L’organizzazione del servizio è affidata al personale della biblioteca che svolge i propri

compiti nel rispetto delle mansioni, delle direttive del proprio Responsabile, delle

indicazioni del Comitato di Biblioteca, delle normative vigenti in materia e tenendo presenti

le linee di tendenza che caratterizzano il settore biblioteconomico.

Titolo quarto: Servizi al pubblico

Art. 10. – Orario di apertura

L’orario di apertura al pubblico è fissato dall’organo comunale competente, su proposta del

bibliotecario o assistente di biblioteca, con l’obiettivo di favorire l’utilizzo dei servizi da

parte di ogni categoria di utenti, compatibilmente con le disponibilità del personale.

Art. 11 – Accesso alla biblioteca

L’accesso alla biblioteca è libero e gratuito.

Nei locali si deve tenere un comportamento rispettoso degli altri e del patrimonio pubblico.

Il bibliotecario o l’assistente di biblioteca può allontanare dalla sede persone che

persistano nel mantenere un comportamento molesto. Nei casi più gravi il bibliotecario o

l’assistente di biblioteca presenterà una relazione scritta al Sindaco e avrà facoltà di

escludere, con provvedimento motivato, l’utente dall’accesso in biblioteca.

Art. 12 – Consultazione in sede

La consultazione in sede dei cataloghi della biblioteca e del materiale documentario

collocato a scaffale aperto è libera e gratuita. Provvedimenti motivati del bibliotecario o

assistente di biblioteca possono escludere sezioni o singole opere dalla consultazione.

Art. 13 – Prestito a domicilio

Il prestito a domicilio è un servizio individuale libero e gratuito. L’iscrizione si effettua

previo accertamento dell’identità personale. L’iscritto deve comunicare eventuali

cambiamenti di indirizzo.

Di norma, il prestito ha la durata massima di 30 giorni o altra scadenza stabilita dal

responsabile della biblioteca in base alla tipologia del documento (libri, videocassette,

periodici, ecc.) e secondo criteri volti a garantire la più ampia circolazione dello stesso.

E’ possibile chiedere il rinnovo del prestito, se l’opera non è prenotata, sia in sede sia

telefonicamente.

Tutte le opere appartenenti al fondo corrente possono essere date in prestito, escluse

quelle di consultazione generale, l’ultimo numero dei periodici e quegli strumenti

informativi che per il loro carattere, il loro valore commerciale o culturale, il loro stato fisico,

a giudizio del responsabile della biblioteca, devono rimanere in sede. Secondo criteri di

opportunità il bibliotecario o l’assistente di biblioteca ha la facoltà di derogare a questa

norma.

L’utente che ha ottenuto del materiale in prestito ne è personalmente responsabile, lo

deve trattare con cura e non lo può cedere a terzi. L’utente che danneggi o non restituisca

il materiale prestato è tenuto alla sostituzione con altro esemplare identico o al

risarcimento del danno nella misura stimata dal bibliotecario o assistente di biblioteca.

In caso di ritardo nella restituzione, l’utente è tenuto a pagare la sanzione stabilita

dall’organo comunale competente. Nei casi in cui il ritardo nella restituzione si protragga

per oltre 30 giorni dall’ultimo sollecito, l’utente sarà sospeso dal servizio di prestito per un

periodo di sei mesi. In caso di recidività l’utente potrà essere escluso definitivamente dal

servizio di prestito.

Art. 14 – Prestito interbibliotecario

La biblioteca svolge il servizio di prestito interbibliotecario in condizione di reciprocità con

le altre biblioteche del territorio nazionale. L’utente ha accesso a tale servizio alle

condizioni e per un periodo indicati dalla biblioteca prestante. L’utente interessato dovrà

rimborsare eventuali spese sostenute per suo conto.

Art. 15 – Servizio riproduzioni

E’ consentita la fotocopiatura in sede del materiale documentario presente in biblioteca,

nel rispetto della normativa sul diritto d’autore. Il rimborso previsto per ciascuna fotocopia

è fissato dal Comune.

Art. 16– Servizio di informazione, assistenza e consulenza

Il personale della biblioteca fornisce un servizio di assistenza per le ricerche informative,

documentarie e di consulenza bibliografica.

Qualora la consulenza richieda una ricerca approfondita da parte del bibliotecario, l’utente

sarà informato dallo stesso in merito ai tempi, ai modi e agli eventuali costi previsti.

L’utente è tenuto a rimborsare le spese sostenute dalla biblioteca e la tariffa di consulenza

eventualmente stabilita dall’organo comunale competente.

Art. 17 – Servizi telematici

I cataloghi automatizzati della biblioteca sono direttamente e gratuitamente accessibili da

parte degli utenti.

I collegamenti a Internet o a banche dati remote sono accessibili secondo le norme

stabilite con apposito regolamento.

Art. 18 – Servizi a pagamento

Altri servizi eventualmente organizzati dalla biblioteca possono essere soggetti a

pagamento quando comportano costi diretti per la singola prestazione.

La determinazione delle relative tariffe è disposta dall’organo comunale competente.

Art. 19 – Attività culturali della biblioteca

La biblioteca organizza incontri, dibattiti e altre iniziative culturali, dando priorità a quelle

finalizzate alla diffusione del libro e della lettura, all’informazione o alla promozione del

proprio patrimonio e dei propri servizi.

La biblioteca può organizzare attività e servizi specifici, anche in collaborazione con gli

organismi scolastici, rivolti all’utenza giovanile.

Titolo quinto: diritti e doveri degli utenti

Art. 20 – Diritti

Ogni utente della biblioteca ha diritto di:

- essere pienamente informato circa le modalità di accesso e di fruizione dei servizi;

essere pienamente informato circa le modalità di accesso e di fruizione dei servizi;

- accedere al patrimonio documentario, alle informazioni e ai servizi disponibili in

biblioteca;

accedere al patrimonio documentario, alle informazioni e ai servizi disponibili in

biblioteca;

- presentare suggerimenti per l’acquisizione di libri, documenti e strumenti informativi

non posseduti dalla biblioteca, nonché indicazioni per il miglioramento del servizio;

presentare suggerimenti per l’acquisizione di libri, documenti e strumenti informativi

non posseduti dalla biblioteca, nonché indicazioni per il miglioramento del servizio;

- presentare per iscritto qualsiasi reclamo circa la mancata applicazione del presente

regolamento, o ricorso contro provvedimenti che lo riguardino.

presentare per iscritto qualsiasi reclamo circa la mancata applicazione del presente

regolamento, o ricorso contro provvedimenti che lo riguardino.

Art. 21 – Doveri

Ogni utente ha l’obbligo di:

- rispettare le regole della biblioteca, le scadenze, pagare le tariffe stabilite;

rispettare le regole della biblioteca, le scadenze, pagare le tariffe stabilite;

- rispettare gli orari, le norme elementari della corretta convivenza civile, il silenzio nelle

sale di lettura, il divieto di fumare;

rispettare gli orari, le norme elementari della corretta convivenza civile, il silenzio nelle

sale di lettura, il divieto di fumare;

- rispettare i documenti e gli arredi senza arrecarvi danno o mettere a rischio la loro

integrità e buona conservazione.

rispettare i documenti e gli arredi senza arrecarvi danno o mettere a rischio la loro

integrità e buona conservazione.

Titolo sesto: disposizioni finali

Art. 22 – Abrogazione del regolamento precedente

Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento della biblioteca civica approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29.5.1981.


Archivio

Comune di Lusiana, Piazza IV Novembre 1, 36046 Lusiana (VI), tel. 0424 406009, fax 0424 407349, e-mail: lusiana.vi@cert.ip-veneto.net comune@comune.lusiana.vi.it